FIRENZE. La legge regionale sul fine vita, sul suicidio medicalmente assistito approvata dal consiglio regionale della Toscana, è composta da 6 articoli e un preambolo che ribadisce il carattere meramente organizzativo delle norme e rimanda agli articoli 32 e 117 della Costituzione. «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge» assieme alla competenza legislativa riservata allo Stato per determinare i livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i diritti civili e sociali, con una competenza ‘concorrente’ sulla tutela della salute.